La Convenzione europea dei diritti dell’uomo non contempla concretamente un diritto assoluto al cambiamento del cognome, che risulta essere parte dell’identità personale. Pertanto, gli Stati possono prevedere dei limiti, imposti e previsti per ragioni di sicurezza giuridica e per motivi di interesse pubblico. Dunque, uno Stato può negare un cambiamento richiesto per sole ragioni di natura soggettiva e sentimentale.
La precisazione giunge direttamente dalla Corte EDU, che interviene con un provvedimento specifico in materia di esercizio del diritto di scelta del cognome, rammendando come esistano dei limiti ai cambiamenti.
La Corte effettua le precisazioni in questione all’interno della sentenza depositata lo scorso 7 febbraio, nella causa Jacquinet e altri contro Belgio (61860/15), i cui principi devono essere osservati e applicati in tutti i casi di disciplina derivanti dall’articolo 8 della Convenzione europea che, come noto, assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. A rivolgersi alla Corte di Strasburgo erano stati un padre (francese) e un figlio (belga), residenti in Francia, a seguito del rifiuto delle autorità civili di Liegi alla richiesta del padre di abbandonare il cognome paterno e sostituirlo con quello della madre, che lo aveva effettivamente cresciuto. Secondo il dipartimento per i cambiamenti di nome e cognome non era stato dimostrato che il cognome fino quel momento utilizzato «fosse diventato così insopportabile» da richiederne la sostituzione, che era stata presentata unicamente per ragioni affettive, senza che sussistessero motivi seri, idonei a giustificare il cambiamento. Dello stesso avviso era stato il Consiglio di Stato, con la conseguenza che i due richiedenti si sono dovuti rivolgere alla Corte europea. La Corte EDU, già in passato, ha riconosciuto il diritto al cambiamento di cognome in quanto incluso nel diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Evidenziato che il rifiuto di autorizzare il cambiamento di cognome può rientrare nella violazione degli obblighi positivi imposti agli Stati in base all’articolo 8 della Convenzione, la Corte ha rammentato che il cognome è l’elemento principale che permette di identificare una persona nella società. Gli Stati, tuttavia, in questo campo hanno un ampio margine di discrezionalità perché ogni Paese tiene conto delle particolarità della società, delle tradizioni e di fattori storici, linguistici, religiosi e culturali. È così «impossibile trovare un denominatore comune tra gli Stati», con la conseguenza che, sul piano interno, è attribuito loro un più ampio potere di intervento. Le autorità nazionali, infatti, possono porre limiti ai cambiamenti, se ciò appare necessario per l’interesse pubblico. La Convenzione, d’altra parte, non riconosce un diritto incondizionato alla modifica del cognome e le autorità interne possono considerare necessario prevedere limiti anche per esigenze di uniformità nei registri di stato civile e per evitare confusioni e assicurare l’ordine della società e della famiglia. Detto questo, però, gli Stati sono tenuti a garantire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, con la conseguenza che un approccio meramente formalista è incompatibile con la Convenzione, così come un’analisi che non prenda effettivamente in considerazione, prima della decisione, gli aspetti identitari della domanda di cambiamento. Conseguentemente subentra, quindi, la possibilità per gli Stati di fissare condizioni nel rispetto del bilanciamento tra i diritti in gioco. Se la richiesta del cambiamento del cognome è giustificata per il solo fatto che un individuo non ha avuto stretti legami con il padre e che sentiva la necessità di riprendere il cognome della madre che l’aveva cresciuto per sentirsi “meglio con se stesso”, il rigetto dell’istanza e il no al cambio del cognome non appaiono contrari alla Convenzione.
