Il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita o del collocamento paritetico.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 5738/2023.
Il provvedimento è stato depositato lo scorso 24 febbraio. Sull’argomento in questione vi sono state diverse pronunce in ambito giurisprudenziale. La Cassazione torna sulla tematica col provvedimento sopra citato.
La valutazione che il giudice del merito deve svolgere, si legge nel testo dell’ordinanza, non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori.
Essa, argomentano i giudici di piazza Cavour, deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale.
Tale giustificazione, conclude la Suprema Corte, deve essere eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare.
