L'esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti dei figli, avvenuto con modalità che esorbitino dai limiti fissati dalla regolamentazione del giudice civile ex art. 337-ter cod. proc. o, comunque, dai limiti del diritto/dovere di assistenza morale e materiale del minore stesso (ad esempio del diritto di visita) costituisce abuso del diritto alla genitorialità.
È quanto affermato recentemente dalla sentenza n. 2732/2025 della quinta sezione penale della Cassazione.
Il provvedimento è stato depositato lo scorso 22 gennaio. Tale esercizio, chiariscono i giudici di piazza Cavour, non può essere fatto valere neppure alla stregua di scriminante putativa, come tale suscettibile di escludere l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 612-bis del codice penale.
