...

Procedimento di adottabilità e litisconsorti necessari

14 maggio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il titolo II della Legge n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla Legge n. 149 del 2001, che si riporta anche a principi sovranazionali di cui alla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 e alla Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, attribuisce a ciascuno dei genitori una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie e formali dell'intero procedimento di adottabilità e, quindi, di litisconsorti necessari anche nel giudizio di appello, quand'anche in primo grado non si siano costituiti, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame.

È quanto affermato, in sintesi, dalla Cassazione all’interno dell’ordinanza n. 11607/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 3 maggio.

La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, determina la nullità della decisione adottata, la quale si ricollega a un difetto di attività del giudice, che, a fronte delle mancanze delle parti, ha l'obbligo di adottare provvedimenti per assicurare la regolarità del processo, cui segue la rilevabilità d'ufficio della nullità nel grado di giudizio successivo.