Il delitto di atti persecutori, quale reato abituale, richiede la reiterazione di condotte di minaccia o molestia, ma può ritenersi integrato anche da un numero limitato di episodi, purché autonomi e idonei, nel loro complesso, a cagionare uno degli eventi tipici (stato di ansia o paura, fondato timore per l’incolumità, alterazione delle abitudini di vita), potendosi considerare recessiva la non dimostrata riferibilità all’imputato di singoli fatti ulteriori.
È quanto affermato, recentemente, dalla Cassazione: i principi espressi sopra sono esplicitati nelle pagine della sentenza n. 1750/2026.
Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 15 gennaio
Ai fini del dolo del reato di stalking, precisano i giudici di piazza Caviour, è sufficiente la consapevolezza, da parte dell’agente, del carattere oppressivo e intimidatorio della condotta e della sua idoneità a provocare gli eventi lesivi previsti dalla norma; tale consapevolezza può desumersi, in particolare, dalla reiterazione delle condotte nonostante plurimi provvedimenti giudiziari – anche civili, quali ordini di protezione ex art. 342-bis cod. civ. – e misure cautelari a tutela della persona offesa, che rendono evidente al reo il disvalore e gli effetti pregiudizievoli del proprio comportamento.
