Nei procedimenti civili in materia di dichiarazione di adottabilità del minore, qualora lo stesso sia collocato in affidamento extrafamiliare, anche a rischio giuridico, l’art. 5, comma 1, della l. n. 184 del 1983, come modificato dalla l. n. 173 del 2015, impone, a pena di nullità, la convocazione e l’audizione degli affidatari in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso il giudizio di appello.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, all’interno di un recente provvedimento. L’ordinanza n. 2956/2026 è stata depositata dalla prima sezione civile lo scorso 10 febbraio.
Ciò, afferma la Suprema Corte, in quanto il loro contributo conoscitivo, fondato sulla quotidianità del rapporto con il minore, è funzionale a una valutazione attuale e concreta del suo superiore interesse.
L’omissione di tale adempimento, concludono i giudici di piazza Cavour, determina la nullità della decisione che abbia confermato lo stato di adottabilità, con conseguente cassazione con rinvio, restando assorbite le ulteriori censure di merito.
