In materia di assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970 (nel testo previgente al d.lgs. n. 149 del 2022), il giudice di merito, ove siano allegati fatti specifici e circostanziati idonei a porre in dubbio la completezza o veridicità della documentazione reddituale e patrimoniale prodotta da una delle parti, non può rigettare la richiesta di indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita limitandosi a richiamare il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’istante o una presunta conoscibilità delle consistenze economiche dell’altro coniuge.
La sottolineatura porta la firma della Cassazione e i rilievi sopra citati sono espressi nelle pagine dell’ordinanza n. 6533/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 19 marzo.
Il diniego delle indagini, precisano i giudici di piazza Cavour, deve essere fondato su una motivata valutazione di superfluità dell’iniziativa istruttoria e di sufficienza degli elementi già acquisiti, non potendo altrimenti giustificarsi il rigetto delle domande o eccezioni che avrebbero potuto trovare conferma proprio attraverso l’esercizio dei poteri istruttori officiosi.
