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Figlia della moglie adottabile anche se c’è il papà

7 aprile 2022

News Regionale - Sicilia ,

Interessante ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 10989/2022, depositata lo scorso 5 aprile.

In sostanza, il nuovo marito può adottare la figlia della moglie anche se il padre biologico è vivo e la vede regolarmente. La strada indicata dalla Suprema Corte è quella della cosiddetta adozione in casi particolari. Ed è stata scelta anche in considerazione delle difficoltà economiche del padre biologico, che gli impedivano di mantenere adeguatamente la figlia con la quale aveva uno stretto legame affettivo e che vedeva due volte alla settimana.

Sono questi i principi evidenziati dai giudici di Piazza Cavour, all’interno dell’ordinanza sopra citata.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’aspirante secondo genitore al quale, sia il Tribunale dei minori sia la Corte d’Appello, avevano negato l’adozione. Un rifiuto motivato dall’assenza dei presupposti per l’adozione non legittimante. Un istituto che scatta, in genere, nell’ipotesi di bambini orfani, di decadenza della responsabilità genitoriale, di ragazzi disabili o per i figli nati da coppie omosessuali con la procreazione medicalmente assistita. Nulla di tutto ciò sussisteva nel caso analizzato. La bambina chiamava papà il genitore biologico e per nome il marito della madre con la quale viveva. Per i giudici di merito le difficoltà economiche del padre biologico si potevano risolvere con altri rimedi di legge, mentre con il via libera all’adozione si sarebbe verificato il trasferimento della responsabilità genitoriale sostanzialmente in capo a tre persone.

La Suprema Corte sceglie proprio la via negata in prima e in seconda istanza, considerandola nell’interesse preminente della minore. Una decisione attuata valorizzando la recentissima sentenza della Consulta (n. 79 del 28 marzo scorso) mediante la quale i giudici delle leggi sono tornati sull’impossibilità, prevista dalla legge sull’adozione in casi particolari, per gli adottati di instaurare un legame giuridico con la famiglia dell’adottante.

La Consulta, ha precisato la Cassazione, ha smentito l’idea che si possa avere una sola famiglia, come dimostrano la riforma della filiazione e le doppie famiglie dei figli nati fuori dal matrimonio. Partendo dunque dalla forza, anche economica, che può dare una famiglia “allargata”, i giudici di legittimità considerano il no all’adozione «in contrasto con il preminente interesse del minore nella cornice di diritto delineatasi con la predetta sentenza della Corte costituzionale».